Art. 5.
(Partecipazione a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a duemila euro».